Feed on
Posts
Comments
Sei qui: Mutuo banca » Definizione mutuo » Contratto reale il mutuo » Termine restituzione mutuo fissato dal giudice art 1817 cc

Se non è fissato un termine per la restituzione – 1816 – questo è stabilito dal giudice, avendo riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà. Il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

Si ritiene opportuno fissare comunque un termine per il pagamento oggettivamente ragionevole a tutela di entrambe le parti.

A volte se è indicato che il mutuatario paga solo quando può si possono verificare alcune problematiche di non semplice risoluzione. All’atto del contratto del mutuo ogni clausola e dicitura deve essere analizzata e compresa adeguatamente.

Per questo motivo spesso anche i contratti di mutuo vengono sottoposti, analizzati e studiati da uno studio legale, avvocato, notaio così come la preparazione della documentazione.

La conoscenza delle caratteristiche del contratto che si stipula e dei termini della restituzione del mutuo può contribuire ad evitare situazioni sgradevoli nel tempo o comunque difficoltà che si sarebbero potute evitare con facilità o delle quali comunque si è pienamente consapevoli delle conseguenze.


Altri articoli collegati all’argomento

Comments are closed.