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Assicurazione incendio casa

Quando si stipula un mutuo chi eroga questo finanziamento si deve tutelare sulla solvibilità del pagamento delle rate per l’estinzione del mutuo e di solito c’è una garanzia ipotecaria sul bene immobile.

Tuttavia in caso di distruzione dovuto a scoppio o incendio la garanzia immobiliare potrebbe non essere più adeguata.

E’ per questo motivo che la banca che eroga il mutuo chiede sempre di effettuare una polizza assicurativa sull’incendio dell’immobile acquistato tramite il mutuo bancario.

Il costo dell’assicurazione sull’immobile può essere sull’intero valore del mobile o sul corrispettivo dell’importo del mutuo.
L’assicurazione dell’incendio sulla casa è un costo ma generalmente il costo incide in maniera particolarmente bassa sull’importo della rata del mutuo proprio perchè l’evento di un incendio dell’immobile è una situazione relativamente rara.
Sul web si possono effettuare con semplicità numerosi preventivi di assicurazioni sull’incendio sulla casa.

Tuttavia in presenza di tale evento l’assicurazione interverrà coprendo quanto pattuito da contratto.
E’ per questo che prima di firmare il contratto di assicurazione sull’incendio della casa o dell’immobile acquistato con il mutuo è opportuno leggere attentamente e comprendere il contratto di assicurazione per capire quali sono i danni davvero coperti dall’assicurazione e per quale importo.

Imposte sul mutuo

Sul mutuo relativo alla prima casa si calcola l’imposta sostitutiva dello 0,25% dell’erogato.
La banca trattiene  per conto dell’erario dal totale dell’importo del mutuo erogato pertanto ogni 100 mila euro viene trattenuto 250 euro per l’imposta sostitutiva.

Dal 2004 per la costruzione, ristrutturazione o acquisto della seconda casa l’imposta sostitutiva dallo 0,25% passa al 2% ovvero ogni 100 mila euro si pagano 2000 euro di imposta sostitutiva.
Anche quando il mutuo viene erogato da una struttura finanziaria non bancaria si paga il 2%.

La presente tassazione potrebbe comunque essere variata in futuro così come già è avvenuto nel 2004.

Spese bancarie

Oltre alla spesa di istruttoria spesso richiesto dalla banca c’è anche la spesa della tenuta del conto corrente.
Come si è già visto a volte le spese di istruttoria non vengono fatte pagare dal cliente mentre altre volte il costo percentuale varia dallo 0 – 0,20% allo 0,50% in media.

Tuttavia occorre ricordare che le spese bancarie per la tenuta del conto incidono, seppure lievemente, durante tutta la vita dell’accensione del conto corrente presso la banca.

Come si sa spesso sul conto corrente si possono pagare alcuni costi fissi, alcuni variabili, i bolli di legge ed altri costi di varia natura.

Alla fine del ciclo del mutuo, spesso ultradecennale – ventennale, le spese bancarie dovute per un conto corrente associato al mutuo può costare anche alcune migliaia di euro.

Prima di richiedere un mutuo sarebbe opportuno verificare quanto possono incidere percentualmente tutte le altre tipologie di costi e spese che non sono riguardanti il mutuo.

A tale proposito è opportuno verificare anche le condizioni applicate dalle banche online che spesso applicano condizioni particolarmente favorevoli per il cliente sia per la tenuta del conto che per le condizioni dei mutui.

Prestiti Online

Prestito onlinePrestitiOnline è specializzata nel trovare le migliori opportunità offerte dalle principali banche italiane per avere un prestito personale a condizioni vantaggiose.

In particolare Prestiti Online si dedica a numerose tipologie di prestiti personali con importi erogati fino a 60 mila euro e con durate fino a 120 mesi.
Inoltre è presente nel settore della cessione del quinto dello stipendio, prestiti auto, consolidamento debiti, carte revolving.

Il prestito personale è una valida alternativa per i classici mutui bancari, sia a tasso variabile che a tasso fisso.
Il prestito personale si differenzia dai mutui principalmente dall’importo, dalla durata e dal costo complessivo dell’operazione.
Il prestito personale di solito ha una durata di pochi anni, l’importo è relativamente basso e anche le garanzie sono di solito molto diverse da quelle del mutuo ed il costo, in proporzione, di solito è superiore a quello dei mutui.
Entrambi i prodotti sono validi, occorre solo vedere le necessità che ha la persona che chiede il finanziamento.

Di sicuro il servizio offerto da PrestitiOnline è molto utile e la comparazione dei prestiti contribuisce a fare risparmiare molti euro e a scegliere il prestito migliore.

Banca d’Italia ha introdotto delle indicazioni per fornire ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari informazioni più comprensibili e utili. In particolare ci sono anche indicazioni sul foglio informativo e sul foglio comparativo dei mutui.
Seguendo le indicazioni dettate da Banca d’Italia si fornisce alla propria clientela un’informazione più chiara utile per una scelta consapevole.
Banca d’Italia riporta le seguenti indicazioni:
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti “fogli informativi” contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza
tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sez. V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.
I fogli informativi contengono almeno:

  • informazioni sull’intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);
  • le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio;
  • un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.);
  • le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).
Il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori (ad esempio, carta di debito accessoria rispetto a un conto corrente).
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile. Qualora un contratto relativo a un’operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Qualora un’operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.
L’intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Per i contratti di conto corrente, vengono altresì riportati eventuali requisiti minimi per l’apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l’importo.
Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.
Se l’intermediario inserisce nelle offerte relative a contratti destinati ai clienti al dettaglio forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo, le relative condizioni sono spiegate nel foglio informativo in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo. Per le forme di remunerazione degli affidamenti offerti ai clienti al dettaglio, l’intermediario fornisce nel foglio informativo anche alcuni esempi formulati con riferimento a ipotetici casi di utilizzo del fido secondo quanto previsto dal par. 8.
Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi.
Per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di valuta estera, i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell’operazione. Su richiesta del cliente le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su supporto cartaceo.
Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.
I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente (e ai contratti più comunemente commercializzati unitamente a esso) e mutuo ipotecario per i consumatori sono redatti in conformità dei modelli previsti nell’Allegato 4 del presente provvedimento. La Banca d’Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.
Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale, oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un “foglio comparativo” contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli
informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse; la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG; l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

Detrazione fiscale mutuo

I nuovi mutui garantiti da ipoteca erogati per l’acquisto di un immobile, secondo i criteri previsti dalla legge, sono detraibili fino a 4000 euro l’anno.
I mutui per ristrutturazione e cotruzione sono detraibili fino a 2582,28 euro l’anno.

Dal 1′ gennaio 2008 l’importo massimo complessivo degli interessi passivi che derivano da mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale sul quale è possibile calcolare la detrazione d’imposta del 19% è pari a 4000 euro.
Pertanto, già dal periodo di imposta 2008 (dichiarazione dei redditi 2009) è possibile portare in detrazione al massimo fino a 760 pari al 19% su 4000 euro.

E’ importante tuttavia rientrare nei requisiti previsti dalla legge come ad esempio:

  • Acquisto prima casa
  • Ristrutturazione prima casa
  • Sostituzione di un precedente mutuo detraibile (conservando le agevolazioni originarie del mutuo)

La normativa vigente prevede la detrazione fiscale per gli interessi ed oneri accessori riconducibili a contratti di mutuo ipotecario.
Come si è visto le detrazioni fiscali vengono applicate in base a vari criteri.
E’ importante ricordare che la detrazione fiscale del 19% per l’acquisto dell’abitazione principale è dovuta solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e l’acuisto dell’immobile è stato effettuato entro un anno precedente o successivo alla stipulazione del mutuo ipotecario.

Quanto un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell’immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto quando l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.

Euribor

Le quotazioni del tasso Euribor di oggi sono le seguenti:

  • Euribor 1 settimana 0,5990 – 0,6070
  • Euribor 1 mese 0,8280 – 0,8400
  • Euribor 2 mesi 0,9660 – 0,9790
  • Euribor 3 mesi 1,1450 – 1,1610
  • Euribor 4 mesi 1,2280 – 1,2450
  • Euribor 5 mesi 1,3010 – 1,3190
  • Euribor 6 mesi 1,3540 – 1,3730
  • Euribor 7 mesi 1,3940 – 1,4130
  • Euribor 8 mesi 1,4300 – 1,4500
  • Euribor 9 mesi 1,4640 – 1,4840
  • Euribor 10 mesi 1,4890 – 1,5100
  • Euribor 11 mesi 1,5110 – 1,5320
  • Euribor 1 anno 1,5320 – 1,5530

Come si può notare il tasso Euribor è ancora a livelli storicamente molto bassi avvantaggiando di fatto chi chiede prestiti personali, mutui ed altre forme di finanziamento a tassi che fino a qualche anno fa erano quasi impensabili.

Se non è fissato un termine per la restituzione – 1816 – questo è stabilito dal giudice, avendo riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà. Il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

Si ritiene opportuno fissare comunque un termine per il pagamento oggettivamente ragionevole a tutela di entrambe le parti.

A volte se è indicato che il mutuatario paga solo quando può si possono verificare alcune problematiche di non semplice risoluzione. All’atto del contratto del mutuo ogni clausola e dicitura deve essere analizzata e compresa adeguatamente.

Per questo motivo spesso anche i contratti di mutuo vengono sottoposti, analizzati e studiati da uno studio legale, avvocato, notaio così come la preparazione della documentazione.

La conoscenza delle caratteristiche del contratto che si stipula e dei termini della restituzione del mutuo può contribuire ad evitare situazioni sgradevoli nel tempo o comunque difficoltà che si sarebbero potute evitare con facilità o delle quali comunque si è pienamente consapevoli delle conseguenze.

Tasso Euribor

Calo tasso EuriborNelle ultime settimane si è assistito a un forte calo del tasso Euribor che nell’estate aveva raggiunto livelli particolarmente alti mettendo in difficoltà chi aveva contratto un mutuo a tasso variabile.
Si ricorda che l’Euribor viene prese come un indice di riferimento per il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile mentre per i mutui a tasso fisso di solito si prende in considerazione il tasso Eurirs. Più scende il tasso Euribor e ovviamente più che convenienza per chi intende stipulare un mutuo a tasso variabile o comunque chi già lo ha.

Oggi il tasso interbancario denominato in Euro si è assestato ai seguenti livelli:

  • Euribor a 3 mesi è sceso al 3,67% rispetto al 3,74% di ieri
  • Euribor a 1 mese è calato al 3,33% rispetto al 3,42% di ieri
  • Euribor a 1 settimana è arrivato al 2,87% dal 3,04% di ieri

Con l’odierno taglio dei tassi di interesse dello 0,75% effettuato dalla BCE c’è chi si attende un ulteriore ridimensionamento del tasso Euribor nelle prossime settimane visto il clima di recessione che si respira anche in alcuni Paesi d’Europa e al concomitante forte taglio dei tassi di interesse effettuato oggi da alcune importanti Banche Centrali di alcuni Paesi Europei come per esempio il taglio dei tassi della Bank of England dell’1% ovvero di 100 basis ponts e di altre nazioni europee che hanno tagliato ancora più drasticamente il tasso di interesse: la Svezia ha tagliato di ben 1,75%, fatto piuttosto raro.

Il termine per la restituzione del mutuo si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Il termine per la restituzione del mutuo viene stabilito in principio dalle parti e può prevedere un periodo già fissato o un periodo identificabile.

Per esempio ci sono alcuni mutui immobiliari che consentono di pagare una determinata cifra fissa mantenendo però un mutuo a tasso variabile: in questo caso il variare dei tassi può comportare una scadenza naturale anticipata o posticipata del rimborso completo del mutuo. Così non si può prefissare una data certa iniziale per l’estinzione del mutuo ma si possono decidere i criteri e i termini mediante i quali avverrà la restituzione del mutuo.

Di solito comunque viene prestabilita una durata ed un termine per la restituzione del mutuo fissato dalle parti. Generalmente si prende come limite anche l’età del richiedente e comunque difficilmente un mutuo viene concesso per un periodo superiore ai 30 – 35 o 40 anni e per età a scadenza superiore ai 70 anni. La durata del contratto espressa in anni di solito deve essere compatibile con i limiti di età a scadenza, pertanto per una persona di 30 anni è possibile avere un mutuo con scadenza a 40 anni, per una persona di 40 anni il mutuo raggiunge di solito un massimo di 30 anni, a 50 anni si può avere un mutuo di 20 anni e così via. In fin dei conti sarebbe illogico diversamente e a volte particolarmente costoso.

Quando si accende un mutuo di solito si fa un’assicurazione sulla casa contro l’incendio ed altri eventi accidentali che possono ragionevolmente ridurre il valore dell’immobile e inoltre si fa un’assicurazione sulla vita caso morte. Questa tipologia di assicurazione a tutela degli eredi e di chi eroga il mutuo – per esempio la banca – ha un costo. Per una persona giovane di 20, 30 anni il costo di un’assicurazione sulla vita caso morte ha un costo annuale notevolmente inferiore ad una persona che ha 60 o 70 anni. In pratica se viene erogato un mutuo decennale ad un ragazzo di 20 anni ed un altro mutuo ad una persona di 60 anni quest’ultima pagherà un premio assicurativo sulla propria vita – caso morte – più elevato rispetto al ragazzo.

Risulta importante fissare con coerenza un termine ragionevole per la restituzione del mutuo ai sensi dell’articolo 1826 del codice civile.

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